
Intermediari bancari / finanziari

Banco Posta / Postepay
Alla procedura di Conciliazione potranno far ricorso i clienti titolari di un Conto Corrente BancoPosta (persone fisiche) per reclami relativi a: – spese e commissioni – valute versamenti e accreditamenti – valute prelevamenti e addebitamenti – termini di disponibilità – vidimazione assegni – altre spese – oneri fiscali – carte Postamat Maestro.
Alla procedura potranno far potranno far ricorso:
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I titolari di Conto Corrente BancoPosta privati per reclami relativi alle Condizioni Economiche così come riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente BancoPosta (solo persone fisiche)” vigente al momento dell’esecuzione dell’operazione oggetto del reclamo. L’ambito di applicazione della procedura di Conciliazione si riferisce esclusivamente ai prodotti e servizi di Poste Italiane e non a quelli collocati dall’azienda a seguito di accordi di distribuzione con terze parti.
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I titolari di Postepay per reclami relativi al disconoscimento operazioni effettuate con la Carta.
La controversia viene decisa secondo equità nelle ipotesi di non rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Economiche così come riportate nel “Documento di Sintesi del Conto corrente BancoPosta (solo persone fisiche)” e nel contratto Postepay, in cui emerga un danno accertato, derivante da un provato disservizio di POSTE ITALIANE.
Il Consumatore può avere accesso senza alcun onere alla procedura di Conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo per iscritto, abbia ricevuto da parte di POSTE ITALIANE una risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni.
La domanda deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e non può essere proposta qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso.
La procedura si conclude nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di controversie particolarmente complesse, la Commissione può, a sua discrezione, prorogare il termine fino ad un massimo di 60 giorni ulteriori. Il Consumatore viene informato dalla Segreteria di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.
Unicredit
La procedura consente ai clienti di risolvere le controversie relative a specifici prodotti e servizi erogati dalla Banca:
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in tempi rapidi
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gratuitamente (fatto salvo l’importo dell’eventuale quota associativa richiesta dall’Associazione dalla quale il cliente è assistito)
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senza adire le vie legali
Le controversie vengono esaminate da 3 commissioni permanenti di Conciliazione Paritetica composte da rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori e da conciliatori della banca con l’obiettivo comune di giungere ad una risoluzione stragiudiziale della controversia.
Chi può richiedere la conciliazione?
Il cliente (persona fisica), titolare di un Conto Corrente, solo dopo aver presentato un reclamo.
Quando puoi ricorrere alla conciliazione?
E’ possibile effettuare il tentativo di conciliazione se la banca ha risposto in modo insoddisfacente al reclamo, o non ha risposto allo stesso entro 30 giorni lavorativi. Il termine è di 90 giorni per i reclami inerenti i servizi di investimento.
Per quali casi puoi accedere alla conciliazione?
La procedura di conciliazione si potrà richiedere per le esclusive controversie:
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conti correnti
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carte di debito
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servizio di incasso e pagamenti
Intesa San Paolo
Le regole condivise del funzionamento della procedura sono contenute all’interno del REGOLAMENTO.
La procedura di Conciliazione è semplice, gratuita e veloce, prevedendo tempi massimi di risoluzione dei casi di sessanta giorni, oltre ad essere una libera scelta del cliente, che può decidere di aderire, senza alcun onere e con la consapevolezza di non compromettere in nessun modo eventuali strade diverse che volesse intraprendere, anche successivamente, a tutela dei suoi interessi.
I prodotti interessati dalla Conciliazione permanente sono quelli offerti alla clientela “famiglie” (conti correnti e connesse carte di pagamento, mutui e prestiti personali).
Per accedere alla Conciliazione è necessario aver già presentato alla banca un reclamo scritto. Per inviare un reclamo a Intesa San Paolo fare riferimento ai contatti presenti su questo sito
> https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/reclami.html
La banca risponde ai reclami entro 30 giorni se relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 45 giorni se riferiti a prodotti assicurativi ed entro 60 giorni se si tratta di reclami sui servizi d’investimento.
Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Se dà ragione al cliente, la banca comunica i tempi entro i quali si impegna ad accogliere la richiesta; in caso contrario, espone le ragioni del mancato accoglimento del reclamo, precisando la possibilità per il cliente di presentare ricorso agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Successivamente, qualora il riscontro ricevuto contenesse giustificati elementi di insoddisfazione per il cliente, sarà sufficiente compilare la DOMANDA e consegnarla in una qualsiasi filiale della banca oppure spedirla seguendo le indicazioni indicate in basso.
Maggiori chiarimenti si possono trovare scaricando il REGOLAMENTO
Come sottoporre la domanda alla banca:
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Scaricare la domanda;
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Compilarla e firmarla
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Inviarla alla banca mediante:
– consegna fisica in una qualsiasi filiale, oppure
– invio elettronico del modulo scansionato al seguente indirizzo: conciliazione.permanente.isp@intesasanpaolo.com
ASSOFIN – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
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​è una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori ed intermediari bancari/finanziari, alternativa al giudice e all’arbitro bancario finanziario;
può riguardare i seguenti finanziamenti al consumo:
– PRESTITI PERSONALI
– PRESTITI FINALIZZATI (per acquisto auto, elettrodomestici, etc.)
– CARTE DI CREDITO
– FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE -
può essere attivata soltanto in seguito ad un reclamo all’intermediario bancario/finanziario rimasto inevaso o la cui risposta è stata valutata insoddisfacente;
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è veloce (la procedura non può durare più di 90 giorni), gratuita, e non richiede l’assistenza di un legale;
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è una procedura a gestione paritaria: la Commissione di conciliazione che tenta di risolvere la controversia è composta da un rappresentante dell’Associazione dei Consumatori che fa le veci del cliente e un rappresentante dell’intermediario bancario/finanziario coinvolto;
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è su base volontaria: il cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla procedura e l’accordo raggiunto dalla commissione viene sottoposto al cliente che è libero di accettare la soluzione proposta o di rifiutarla, ed eventualmente rivolgersi al giudice o all’Arbitro Bancario Finanziario
PER CONOSCERE MEGLIO COME FUNZIONA LA PROCEDURA CONCILIATIVA CLICCA QUI
PER POTER ACCEDERE ALLA CONCILIAZIONE È NECESSARIO INVIARE IL MODULO DI RICHIESTA:
All’intermediario bancario/finanziario coinvolto o ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie, secondo le modalità indicate dall’intermediario e/o dall’Associazione dei consumatori.
SCARICA IL PROTOCOLLO E IL REGOLAMENTO
SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA
AGOS
Nell’ambito di un progetto integrato di maggior tutela, educazione al consumo e trasparenza, Agos ha siglato con le principali associazioni dei consumatori italiane protocolli d’intesa che includono accordi di procedura conciliativa.
Oggetto della Procedura di Conciliazione sono i reclami già inoltrati ad Agos Ducato, risoltisi con una risposta considerata non soddisfacente per il Cliente, o relativamente ai quali Agos Ducato non abbia fornito alcuna risposta entro il termine massimo di 40 giorni dalla ricezione del reclamo.
La Procedura riguarda i reclami inerenti i prodotti/servizi finanziari commercializzati da Agos Ducato, che presentino le seguenti caratteristiche:
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importo contestato pari o superiore ad € 1.000,00;
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prodotti e servizi commercializzati successivamente a luglio 2014;
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contestazioni non attinenti tematiche a livello generale del sistema finanziario.
L’avvio della procedura è subordinato alla richiesta scritta di ammissione da parte del Cliente, da redigersi mediante compilazione dell’apposito modulo.
Le richieste di conciliazione dovranno essere esaminate entro 60 giorni, con possibilità di proroga per un periodo non superiore ai 60 giorni.
VAI AL REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE