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TRASPORTI

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Che cos’è la procedura di conciliazione?

È una opportunità per risolvere in via stragiudiziale alcune tipologie di controversie tra gli utenti del servizio autostradale, rappresentati dalle Associazioni dei Consumatori, e le società autostradali competenti.

Per quali tratte autostradali è prevista la procedura di conciliazione gestita da Autostrade per l’Italia?

La procedura di conciliazione paritetica è applicabile su tutti i tratti gestiti da Autostrade per l’Italia e anche dalle seguenti società: RAV, TANA, SAT.

Come si accede alla conciliazione?

Per accedere alla procedura di conciliazione è necessario aver inoltrato un reclamo o una richiesta di risarcimento danni agli Uffici di Autostrade per l’Italia il cui esito sia stato ritenuto non soddisfacente.

Dove si presenta la domanda di conciliazione?

L’istanza di conciliazione può essere presentata tramite PEC all’indirizzo e-mail segreteria.adr@pec.autostrade.it o tramite WEB form.

Come si svolge la procedura di conciliazione?

Il tentativo di conciliazione è effettuato da una Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita da un rappresentante del cliente indicato dalle Associazioni dei Consumatori aderenti ed un rappresentante nominato da Autostrade per l’Italia (“Conciliatori”).
La procedura, che avrà comunque una durata non superiore a 120 gg, prevede un primo incontro tra i Conciliatori entro 30 gg lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di conciliazione. Il tentativo di conciliazione potrà avvenire anche attraverso conferenza telefonica, videoconferenza, e-mail o fax. È possibile per il cliente essere presente ai tentativi di conciliazione qualora lo indichi esplicitamente nel modulo di domanda. Il Conciliatore indicato dall’Associazione dei Consumatori deve tempestivamente comunicare al cliente la proposta del tentativo di conciliazione ed i relativi contenuti dell’eventuale accordo. La procedura si conclude con la firma da parte del cliente del Verbale di Avvenuta Conciliazione – che avrà efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art.1965 c.c. – o, nel caso in cui la Commissione non riesca ad individuare alcuna ipotesi/proposta di soluzione, ovvero nel caso in cui l’ipotesi/soluzione avanzata della Commissione venga respinta dal cliente, con un Verbale di Mancata conciliazione.

Quali sono i tempi di risoluzione di una domanda di conciliazione?

Se esistono i requisiti necessari per accedere alla procedura la stessa si conclude non oltre 120 gg dalla data di ricevimento della domanda

Quali sono i costi per il cliente della conciliazione?

L’accesso alla procedura di conciliazione è completamente gratuito

È possibile accedere alla conciliazione nel caso di reclamo espresso per telefono?

No, è necessario aver inviato alla società autostradale competente un reclamo scritto, tramite PEC o servizio web.

Allegato 1: Protocollo di intesa

Allegato 2: Regolamento ADR

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Chi può aderire alla conciliazione?

I clienti di Trenitalia che non sono soddisfatti della risposta ricevuta ad un proprio reclamo o che non hanno ricevuto alcuna risposta entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

La procedura di conciliazione riguarda reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  • relativi a viaggi, con origine e destinazione comprese nel territorio italiano sui Treni di Trenitalia di lunga e media percorrenza ad esclusione dei treni del Trasporto Regionale.

  • che indichino uno scostamento tra un impegno puntuale di Trenitalia, assunto nei documenti ufficiali (Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito Trenitalia, Carta dei servizi) e quanto effettivamente usufruito dal cliente.

La domanda di conciliazione deve essere inviata:

  • utilizzando questo form online.

  • compilando l’apposito modulo di richiesta da inoltrare (in via telematica, via fax, raccomandata AR ): tramite l’Adoc o direttamente a Conciliazioni di Trenitalia -Piazza della Croce Rossa,1 00161-Roma, oppure all’indirizzo email conciliazioni@trenitalia.it  (allegando il modulo firmato in formato PDF, TIF, JPG etc.)  oppure al fax 06 44103490.

La domanda deve essere riferita ad un unico reclamo. Nel caso di viaggio effettuato da più persone, la domanda va compilata singolarmente da ciascun viaggiatore.

ATTENZIONE: la casella di posta è dedicata unicamente al ricevimento dei moduli di conciliazione.

  • esclusivamente per gli acquisti transfrontalieri di biglietti on-line effettuati da cittadini comunitari, la domanda di conciliazione può essere presentata anche mediante la ODR gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo: https://webgate.ec.europa.cu/odr

Se il cliente non indica l’Associazione che dovrà rappresentarlo nella conciliazione, Trenitalia provvederà ad assegnare la domanda ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo in applicazione di un criterio turnario.

La Procedura di conciliazione è condotta in lingua italiana, le  domande possono essere presentate nelle lingue italiano e inglese.

La Commissione di Conciliazione, composta da Conciliatori designati da Trenitalia e dalle Associazioni dei Consumatori, esaminerà la domanda tenendo conto degli impegni contrattuali, della normativa di settore e delle norme di tutela dei consumatori e, secondo principi di equità, valuterà la possibilità di formulare una proposta di conciliazione soddisfacente per le parti, che comunque verrà sottoposta al cliente per l’eventuale accettazione.

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